Il cane all'estero
Pubblicato il 24-01-2010 18:56
A decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del regolamento CE n. 998/2003,è previsto che i cani, destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme al modello previsto dalla Decisione 2003/803/CE. Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL su richiesta del proprietario per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale. Il numero del passaporto e la data del rilascio devono essere registrati nell'anagrafe regionale ad integrazione dei dati anagrafici esistenti. Premesso che fino al 3 luglio 2012 si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio purchè chiaramente leggibile, è opportuno applicare il microchip. Movimenti tra Stati Membri Dal 3 luglio 2004, in occasione di movimenti tra Stati Membri i cani devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi veterinari dell'ASL, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata da non oltre 12 mesi. Le vaccinazioni antirabbiche: -se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dalla ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia. -se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso a cura del veterinario che le ha eseguite. I cani di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, muniti di passaporto e purchè abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure che siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. L'introduzione di cani, in Svezia, regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a: -identificazione esclusivamente elettronica (microchip) -titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia -trattamenti contro l'echinococco e le zecche. Fino al 3 luglio 2009 cani di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimentazioni verso Svezia, regno Unito e Irlanda. Movimenti da Paesi Terzi I cani provenienti o reintrodotti dai Paesi Europei elencati in Allegato II, parte B, sezione 2 (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano) del Regolamento CE n. 998/2003 o da paesi Terzi Allegato II, parte C devono essere: - identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip -muniti di passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità - in deroga a quanto sopra i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti. I cani o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono essere: - identificati mediante tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip - essere stati oggetto di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0.5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L'attesa dei tre mesi non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria sugli animali vaccinati ad intervalli previsti e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia. - Accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello prevista dalla decisione 200/203/CE, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle predette disposizioni.
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